IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2014; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera h) riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60»; Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, con cadenza triennale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2014, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativo al triennio 2014-2016; Visti altresi' i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, che prevedono la trasmissione alla. Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte delle pubbliche amministrazioni, di progetti di intervento relativi agli ambiti previsti dalla legge n. 482 del 1999, al fine di ottenerne il finanziamento; Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999; Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8; Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport n. 2241 del 18 febbraio 2014 e n. 2665 del 25 febbraio 2014, relative alla presentazione dei progetti per l'attribuzione dei fondi dell'annualita' 2014; Viste le note delle Amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti; Viste, altresi', le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonche' quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5; Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001; Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 32 del 15 luglio 2014; Sentita, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2013, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 5 agosto 2014; Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2014, CdR 7, al capitolo di spesa 484 e' stata attribuita una dotazione di euro 938.469,00 e al capitolo di spesa 486 e' stata attribuita una dotazione di euro 1.056.599,00 per un totale di euro 1.995.068,00; Preso atto delle successive riduzioni apportate per effetto di provvedimenti in corso d'anno, pari a euro 294.102,00, che hanno pertanto rideterminato la somma disponibile in euro 1.700.966,00; Considerato che e' stata scorporata una quota del 3%, pari a euro 51.029,00, da destinare alle amministrazioni statali, mentre la quota da ripartire in favore degli enti locali e territoriali e' risultata pari a euro 1.649.937,00, di cui euro 337.509,00 direttamente attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223 del 2002; Visti gli impegni di spesa assunti sul CdR 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2014, in data 1° aprile 2014, per euro 800.125,00 sul capitolo 484 e per euro 900.841,00 sul capitolo 486, per un importo totale di euro euro 1.700.966,00; Ritenuto che deve escludersi l'applicabilita' ai fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 del disposto di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante l'abrogazione delle norme che prevedevano la partecipazione delle province alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi uniformi di prestazioni sul territorio nazionale, atteso che l'obiettivo perseguito dalla legge n. 482 del 1999 non attiene alla garanzia di livelli minimi di prestazioni bensi' alla attuazione della tutela costituzionale delle lingue minoritarie; Decreta: Art. 1 1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2014, pari ad euro 1.700.966,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2, 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di euro 39,00 come indicato all'art. 4.