IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2014; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 con il quale sono state delegate alcune  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie ed,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera h) riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e
relativa iniziativa legislativa; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme  in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare  gli
articoli 9 e 15; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,  n.
345, recante «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, come modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica
30 gennaio 2003, n. 60»; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del  predetto  regolamento,
che prevede l'emanazione da parte del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di un decreto relativo ai criteri per  l'attribuzione  e  la
ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge  n.
482 del 1999, con cadenza triennale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
ottobre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  5
febbraio 2014, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di
cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482  del  1999,  relativo  al
triennio 2014-2016; 
  Visti altresi' i commi 2, 3 e 5 del sopra  menzionato  art.  8  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  345  del  2001,  che
prevedono  la  trasmissione  alla.  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri, da parte delle pubbliche amministrazioni,  di  progetti  di
intervento relativi agli ambiti previsti dalla legge n. 482 del 1999,
al fine di ottenerne il finanziamento; 
  Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n.  223  «Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua  e
della cultura delle minoranze linguistiche  storiche  nella  regione»
che prevede un'assegnazione speciale annuale  per  l'esercizio  delle
funzioni amministrative connesse  all'attuazione  delle  disposizioni
degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999; 
  Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8,  comma
4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio  2001,
n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la provincia  autonoma  di
Trento si sono impegnati a collaborare in  fase  di  istruttoria,  di
erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti  di
intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato  art.
8; 
  Viste le circolari del Dipartimento per gli  affari  regionali,  le
autonomie e lo sport n. 2241 del 18 febbraio 2014 e n.  2665  del  25
febbraio  2014,  relative  alla  presentazione   dei   progetti   per
l'attribuzione dei fondi dell'annualita' 2014; 
  Viste le note delle Amministrazioni statali con le quali sono stati
trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 345 del 2001, i progetti  di  intervento  con  la
richiesta dei relativi finanziamenti; 
  Viste, altresi', le note delle regioni, con  le  quali  sono  stati
trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art.  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i progetti di intervento
presentati dagli enti locali, nonche' quelli presentati dalle regioni
ai sensi del comma 5; 
  Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da  ripartire
le somme sono compresi nelle delimitazioni  territoriali  operate  ai
sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi
del comma 5, dell'art. 1 del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 345 del 2001; 
  Sentito, ai sensi dell'art. 12 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 345  del  2001,  il  Comitato  tecnico  consultivo  per
l'applicazione   della   legislazione   in   materia   di   minoranze
linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 32 del  15  luglio
2014; 
  Sentita, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  del  25  ottobre  2013,  la  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  che
ha espresso il proprio parere nella seduta del 5 agosto 2014; 
  Visto il comma 6, del citato art.  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli
articoli 9 e 15 della legge  n.  482  del  1999  sono  ripartite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che, nel bilancio di previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  per  l'anno  finanziario  2014,  CdR  7,  al
capitolo di spesa 484 e'  stata  attribuita  una  dotazione  di  euro
938.469,00 e al  capitolo  di  spesa  486  e'  stata  attribuita  una
dotazione di euro 1.056.599,00 per un totale di euro 1.995.068,00; 
  Preso atto delle successive  riduzioni  apportate  per  effetto  di
provvedimenti in corso d'anno, pari  a  euro  294.102,00,  che  hanno
pertanto rideterminato la somma disponibile in euro 1.700.966,00; 
  Considerato che e' stata scorporata una quota del 3%, pari  a  euro
51.029,00, da destinare alle amministrazioni statali, mentre la quota
da ripartire in favore degli enti locali e territoriali e'  risultata
pari  a  euro  1.649.937,00,  di  cui  euro  337.509,00  direttamente
attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia,  ai  sensi  del  sopra
citato decreto legislativo n. 223 del 2002; 
  Visti gli impegni di spesa  assunti  sul  CdR  7  del  bilancio  di
previsione  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   per
l'esercizio finanziario 2014,  in  data  1°  aprile  2014,  per  euro
800.125,00 sul capitolo 484 e per euro 900.841,00 sul  capitolo  486,
per un importo totale di euro euro 1.700.966,00; 
  Ritenuto che deve escludersi l'applicabilita' ai fondi di cui  agli
articoli 9 e 15 della legge n. 482  del  1999  del  disposto  di  cui
all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  recante
l'abrogazione delle norme che  prevedevano  la  partecipazione  delle
province alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi uniformi  di  prestazioni  sul  territorio  nazionale,
atteso che l'obiettivo perseguito dalla legge n.  482  del  1999  non
attiene alla garanzia di livelli minimi di  prestazioni  bensi'  alla
attuazione della tutela costituzionale delle lingue minoritarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15  della  legge  n.
482 del 1999, relativi all'anno 2014, pari ad euro 1.700.966,00  sono
ripartiti come indicato nei successivi articoli 2,  3  e  nell'elenco
allegato al presente decreto, con  un  residuo  di  euro  39,00  come
indicato all'art. 4.